Art. 69.
(Riconoscimento degli istituti stranieri analoghi o equivalenti e applicazione delle norme e delle convenzioni di diritto internazionale privato).

      1. Ai sensi della presente legge si dà riconoscimento all'unione registrata, all'unione civile o all'istituto equivalente, alla convivenza di fatto o all'istituto equivalente contratti all'estero dal cittadino italiano o dal cittadino straniero.
      2. Gli effetti giuridici prodotti dagli istituti di cui al comma 1 sono opponibili nel territorio italiano tra le parti contraenti e verso terzi, persone fisiche, persone giuridiche o pubblica amministrazione, entro i limiti stabiliti dalla presente legge.
      3. Si applicano le disposizioni di cui alla legge 31 maggio 1995, n. 218, e successive modificazioni, in materia di diritto internazionale privato.
      4. Le disposizioni delle convenzioni internazionali in materia di matrimonio, adozione, diritti di successione e nelle altre materie relative al diritto di famiglia si applicano bilateralmente, ove possibile, previo espresso consenso dell'altro Stato contraente in relazione all'unione registrata e all'unione civile.
      5. Le disposizioni delle convenzioni internazionali in materia di diritti reali e di obbligazioni si applicano bilateralmente, ove possibile, previo espresso consenso dell'altro Stato contraente in relazione alla convivenza di fatto.